ETICHETTATURA: Le novità introdotte dal Regolamento Europeo UE 1169/2011

settembre

19

2017

L’etichettatura alimentare è disciplinata dal regolamento UE 1169/2011 il quale viene applicato dal 13 dicembre 2014 ma è entrato in vigore in tutte le sue parti il 13 dicembre 2016 . Tale regolamento ha chiarito quali devono essere le informazioni minime date al consumatore in merito a qualsiasi tipo di alimento, dall’alimento confezionato comprato al supermercato, al piatto cucinato e servito in mense o ristoranti. L’obiettivo è quello di rendere il consumatore consapevole e informato in merito all’alimento acquistato e consumato, cercando di garantire allo stesso la possibilità di ottenere un alimento il più possibile sicuro.

Le principali novità introdotte da questo regolamento sono:

  • Informazioni chiare e leggibili: le informazioni obbligatorie che devono apparire in etichetta e/o sugli imballaggi devono essere ben evidenziate e leggibili. Al fine di evitare una libera interpretazione di questa richiesta, il regolamento ha stabilito dei limiti dimensionali precisi per i caratteri da adottare (es. altezza non inferiore a 1,2 mm).
  • Lista ingredienti e obbligo di indicare l’origine degli olii e grassi vegetali: gli ingredienti vanno elencati con il loro nome specifico e non generico. In particolare, per quanto riguarda gli oli e grassi vegetali, è necessario indicare con precisione la tipologia in quanto non è più ammessa la dicitura generica “oli vegetali” o “grassi vegetali”. Una ulteriore novità è inoltre quella di inserire tra gli ingredienti anche i nanomateriali impiegati.
  • Informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e/o intolleranze: per garantire l’incolumità del consumatore, in etichetta è obbligatorio riportare ed evidenziare (attraverso un carattere differenziato), tutti gli ingredienti o coadiuvanti che possano provocare intolleranze. Le sostanze in questione, riportate nel regolamento, sono: cereali contenenti glutine (grano, farro, segale, orzo, avena e derivati), crostacei, uova , pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, etc.), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi. E’ importante sottolineare che tale obbligo non riguarda solo chi produce e vende prodotti preconfezionati, ma anche chi vende prodotti sfusi o lavora nell’ambito della ristorazione collettiva. In quest’ultimo caso la normativa da piena libertà all’operatore del settore alimentare in merito alle modalità con le quali attuare questa informazione (es. libro degli ingredienti a disposizione del cliente qualora richiesto, ingredienti sul menù o informazione verbale da parte del personale adeguatamente formato).
  • Dichiarazione nutrizionale: dal 13 dicembre 2016 è obbligatorio apportare in etichetta anche le informazioni nutrizionali attraverso la tabella nutrizionale. Si tratta di dare evidenza delle calorie apportate dall’alimento e dei nutrienti presenti, espressi in grammi rispetto a 100g o 100 ml di prodotto totale. In particolare, le informazioni minime da riportare in tabella sono:
energia kJ/kcal
grassi g
carboidrati g
fibre g
proteine g
sale g

 

  • Indicazione del luogo di origine per le carni fresche: alcuni regolamenti specifici già avevano introdotto l’obbligo di indicare l’origine per alimenti come la carne bovina, l’ortofrutta, il pesce, le uova ecc. Il Regolamento UE 1169/11 introduce, da Aprile 2015, l’obbligo di indicare l’origine anche per altre tipologie di carni fresche (suina, ovina, caprina, pollame).
  • Indicazione della data di congelamento: in caso di prodotto congelato va indicata in etichetta la data di congelamento, tramite la dicitura “Congelato il….”, e la posizione della stessa sulla confezione.

La Ecoagroservice srl è in grado di offrire una consulenza completa in materia di etichettatura ed è specializzata nell’elaborazione di tabelle nutrizionali.